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Vi avevamo raccontato dell'irregolarità del gol della Fiorentina Women's nella sfida contro il Pink Bari: la società pugliese ha presentato ricorso, che è stato accolto dal Giudice Sportivo. La partita dovrà quindi essere rigiocata. Ecco il comunicato:

L’Arbitro non si avvedeva della violazione regolamentare e convalidava la segnatura; ritenuto che l’Arbitro nel referto di gara inseriva un supplemento nel quale riconosceva che “al 4° del secondo tempo decretavo un rigore in favore della Società Fiorentina Women’s. Lo stesso veniva calciato dalla Sig.ra BONETTI Tatiana (n. 10) che colpiva la traversa e successivamente colpiva nuovamente il pallone senza che lo stesso fosse colpito da nessun’altra calciatrice. Nell’immediato non mi avvedevo dell’infrazione e erroneamente convalidavo la rete; solo dopo il termine della gara, quando ormai non avevo più il tempo di correggere la mia decisione, avevo modo di confrontarmi con gli altri Ufficiali di gara e ricostruendo la dinamica comprendevo l’infrazione avvenuta. E che la rete segnata non era da convalidare”; 

ritenuto che dal supplemento integrativo dell’Arbitro e degli Assistenti Arbitrali, pervenuti a mezzo email il 13 dicembre 2018, risulta confermato che il pallone calciato dalla Sig.ra BONETTI Tatiana dopo aver colpito la traversa non avesse oltrepassato la linea di porta, quindi al momento del secondo calcio in rete era perfettamente in gioco;

rilevato che l’episodio, avvenuto quando il risultato era di parità col punteggio di 1-1, ha quindi influenzato l’andamento della gara; rilevato che tale situazione non permette di ritenere conforme alle regole il complessivo svolgimento della gara ed il risultato maturato sul campo; ritenuto che risulta pertanto accertato l’errore tecnico da parte dell’Arbitro;

P.Q.M. delibera di accogliere il reclamo presentato dalla società Pink Sport Time e, conseguentemente, assume i seguenti provvedimenti:

1)annullamento del risultato conseguito sul campo di 6-2, quale riportato nel referto di gara redatto dall’Arbitro;

2) ordine di ripetizione della gara in quanto non regolarmente svolta, demandando alla Divisione di competenza la fissazione della data e dell’orario di svolgimento.

Si dispone la restituzione della tassa di reclamo.


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